Regione Lombardia ha approvato una nuova misura che ha l’obiettivo di ridurre i tempi di reimpiego e di inserimento attraverso l’adeguamento delle competenze dei lavoratori in fase di assunzione, sulla base delle esigenze delle aziende.
L’iniziativa, denominata “Formare per assumere”, è destinata alle imprese con unità produttiva / sede operativa in Regione Lombardia. Finanzia incentivi occupazionali abbinati ai costi della formazione sostenuti dal datore di lavoro e, ove richiesto, i costi di selezione del personale.
Sono beneficiari i datori di lavoro che assumono persone prive di impiego subordinato o parasubordinato da almeno 30 giorni.
Per poter accedere al contributo, l’azienda deve avere già assunto il destinatario e provvedere alla sua formazione, prima o dopo l’assunzione, avvalendosi di un operatore esterno.
La misura prevede, infatti, anche un Voucher per la formazione, che costituisce parte integrante del contributo, oltre ad un Voucher per i servizi di selezione del personale il cui utilizzo è opzionale.
Il voucher per la formazione è riconosciuto fino al valore massimo di € 3.000, a fronte del servizio fruito, da avviarsi a partire dalla pubblicazione del bando attuativo.
Ai fini della riconoscibilità del contributo, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione.
L’azienda può accedere anche ad un voucher fino a € 500 per servizi esterni di ricerca e selezione del personale erogati da soggetti appartenenti all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro o autorizzati dal Ministero.
L’incentivo occupazionale è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro così differenziato:
lavoratori fino a 54 anni, € 4.000
lavoratrici fino a 54 anni, € 6.000
lavoratori over 55, € 6.000
lavoratrici over 55, € 8.000
A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.
Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato:
a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).
Sono esclusi dal contributo i contratti di lavoro subordinato di tipo domestico, di somministrazione o di lavoro intermittente.
Non sono finanziabili richieste di contributo per assunzioni di lavoratori che siano già fruitori, nei sei mesi precedenti, di misure regionali di politica attiva (Dote Unica lavoro, Azioni di rete e Garanzia Giovani). Per tali misure, infatti, sono già previste analoghe agevolazioni e tipologie di servizi, attraverso altre misure sia regionali che nazionali.
Si precisa che ai fini del riconoscimento del contributo, sono considerati validi i contratti di lavoro avviati a partire dal giorno 1 dicembre 2022 (data di pubblicazione dell’Avviso sul BURL). Allo stesso modo la formazione e l’eventuale servizio di ricerca e selezione devono essere stati erogati a partire da quella data.